Condizioni Generali di Vendita
Il presente documento contiene le condizioni generali di Vendita (d’ora innanzi “Condizioni Generali”) di ESTHE’ BEAUTY S.R.L. con sede in
Via Castaldi 6, 27049, Stradella (PV) – P.IVA 05638470962 (d’ora innanzi il “Venditore”)
1. Definizioni
Nell’interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita i seguenti termini dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:
a) Venditore: ESTHE’ BEAUTY S.R.L. con sede in Via Castaldi 6, 27049, Stradella (PV);
b) Compratore: qualsiasi persona fisica o persona giuridica che acquista il/i Prodotto/i dal Venditore;
c) Contratto/i di vendita: qualsiasi contratto per la compravendita del Prodotto o dei Prodotti, tra Venditore e Compratore, sottoscritto da entrambe le Parti o perfezionato mediante Ordine ed accettazione, esplicita o implicita;
d) Ordine/i: il documento/i con il quale il Compratore esprime la volontà al Venditore di acquistare uno, o più, Prodotti, a cui segue il documento di conferma da parte del Venditore.
f) Parti: il Compratore ed il Venditore congiuntamente considerati;
g) Prodotto/i: tutti i beni, servizi ed affini indicati nel presente documento dalla parte venditore ed accettati in toto dalla parte denominata compratore.
h) Diritti Proprietà Industriale: tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale inerenti ai Prodotti di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita di titolarità del Venditore e tutelati dalla legge, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti relativi a: brevetti per invenzioni, disegni o modelli, modelli di utilità, marchi, know-how, specifiche tecniche, siano gli stessi registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura similare o avente effetto equivalente;
i) Incoterms: sono gli Incoterms 2020 adottati dalla Camera Internazionale di Parigi e pubblicati dalla stessa nella edizione 2020 dei c.d. International Commercial Terms (qui di seguito per brevità 2020 Incoterms Paris ICC).
2. Ambito di applicazione
2.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono applicabili a tutti i Contratti di Vendita del Prodotto/i tra il Venditore e il Compratore.
2.2 Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà valida ed efficace tra le Parti solo se redatta per iscritto e sottoscritta dal Venditore.
2.3. Le Parti espressamente concordano e accettano che le presenti Condizioni Generali di Vendita sostituiscono e prevalgono sulle Condizioni Generali di Acquisto del Compratore.
3. Ordini
3.1. Qualsiasi Ordine costituisce proposta da parte del Compratore ed è subordinato alla conseguente espressione di interesse ed eventuale adesione da parte del Venditore, che si intende negata se entro 10 giorni non sia intervenuta Conferma d’Ordine od il Venditore non abbia dato esecuzione all’ordine.
3.2. Il Compratore dovrà comunicare al Venditore la decisione di acquistare il/i prodotto/i tramite l’invio di un Ordine al Venditore. Il Venditore invierà dunque la Conferma d’Ordine. Sono esclusi dal prezzo della fornitura i costi di imballo e trasporto per la spedizione.
3.3. Qualora in corso d’opera il Compratore richieda variazioni agli Ordini il Venditore si riserva la facoltà di modificare le condizioni pattuite.
4. Termini di consegna -Trasporto
4.1 I Prodotti per i quali l’Ordine di Acquisto è stato accettato, dovranno essere consegnati in conformità agli INCOTERMS 2020 PARIS, presso il luogo convenuto tra le parti nella Conferma d’Ordine finale od in assenza di altre indicazioni, presso la sede operativa del Venditore in Via Artigianale di Beria 3C, 27044 Canneto Pavese (PV). La consegna del Prodotto non sarà, in ogni caso, effettuata dal Venditore prima dell’avvenuto pagamento del Prodotto, salvo diverse pattuizioni tra le parti nella relativa Conferma d’Ordine.
4.2 Al momento della consegna dei Prodotti, il Compratore è tenuto ad ispezionare attentamente l’integrità dell’imballo ed è tenuto altresì a denunziare eventuali vizi e/o ammanchi, prima di accettare la consegna da parte del vettore e prima, quindi, di firmare il documento di trasporto per ricevuta. Eventuali difetti o danneggiamenti non riconoscibili al momento della consegna, dovranno essere comunicati per lettera raccomandata o PEC al vettore, e in copia al Venditore, entro 3 giorni dal ricevimento dei Prodotti. In difetto, il Compratore perderà i relativi diritti.
5. Trasferimento dei Rischi
5.1 Salvo patto contrario, la consegna dei Prodotti s’intende Ex Works (EXW Incoterms Paris 2020) e pertanto i rischi relativi alla fornitura passano al Compratore nel momento in cui i Prodotti vengono consegnati al vettore.
5.2 I termini di consegna hanno unicamente carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi e viene pertanto esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore per tutti i danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale.
5.3 Qualora il Compratore non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre e precedenti fatture la decorrenza dei termini di consegna è sospesa e il Venditore potrà ritardare le consegne fino a quando il Compratore non abbia corrisposto le somme dovute.
5.4. Se la spedizione è ritardata o resa impossibile per motivi imputabili al Compratore, i Prodotti resteranno depositati a spese, rischio e pericolo del Compratore stesso.
5.5 I Prodotti, fatte salve diverse pattuizioni disciplinate nella Conferma d’Ordine finale, vengono sempre trasportati a spese del Compratore e non vengono assicurati contro i rischi derivanti dal trasporto, salvo richiesta scritta del Compratore, contenuta nell’Ordine con la quale il Compratore si assume i relativi costi. In caso di mancato ritiro dei Prodotti da parte del Compratore, il Venditore avrà̀ diritto di addebitargli l’1% (uno per cento) al mese dell’importo della fattura, per costi di immagazzinaggio (oltre quanto previsto per la mora). L’immagazzinaggio sarà̀ effettuato a rischio del Compratore.
6. Prezzo di Acquisto, Fatturazione e Pagamento
6.1. Il Venditore applicherà il prezzo concordato con il Compratore nella Conferma d’Ordine finale, ivi compresi termini e condizioni pattuiti. Il costo dell’imballaggio verrà indicato separatamente dal Venditore al Compratore.
6.2. I Prodotti oggetto della vendita e disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita si intendono di proprietà del Venditore sino a quando non sia allo stesso pervenuto il totale pagamento del prezzo pattuito.
7. Garanzia e assistenza tecnica
7.1 Il Venditore garantisce l’assenza di vizi e difetti di conformità del Prodotto per la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna al Compratore, se non diversamente pattuito fra le Parti al momento dell’Ordine. Con le presenti Condizioni Generali di Vendita, le Parti espressamente concordano che sono escluse dalla garanzia di cui al presente articolo, ogni vizio o difetto derivanti dall’usura e/o dall’utilizzo improprio del Prodotto da parte del Compratore.
7.2. Eventuali vizi debbono essere denunciati dal Compratore al Venditore entro 3 giorni dalla consegna del Prodotto, dopodiché non si accetteranno reclami se non per vizi che il Compratore dimostri essere sopravvenuti in seguito e comunque non per vizi relativi all’usura e/o all’utilizzo improprio del Prodotto. In ogni caso il reclamo dovrà essere formulato per iscritto entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta dei vizi.
7.3 Il mancato invio di reclami o contestazioni entro i termini sopra indicati, e/o l’uso del Prodotto da parte del Compratore, nonostante la scoperta dei vizi, costituisce incondizionata accettazione del Prodotto stesso e rinuncia a qualsiasi reclamo o contestazione relativi allo stesso.
7.4 Le richieste di assistenza tecnica dovranno pervenire al Venditore mediante richiesta scritta da inviarsi al Venditore, indicando, anche mediante riproduzione fotografiche l’unità oggetto di assistenza. Qualora la richiesta venga fatta su prodotti in garanzia tuttavia l'unità, seppure in garanzia, non presenti anomalie oppure il difetto non sia imputabile alla qualità del prodotto stesso, al Compratore verranno richiesti i costi ed oneri di manutenzione. Per ogni parte risultata difettosa, nel periodo di garanzia, il Venditore provvederà, a proprio insindacabile giudizio, alla riparazione o alla sostituzione.
7.5 Nel caso in cui, a seguito d’analisi effettuata dal Venditore o da soggetto da questo delegato, risulti responsabilità del Compratore nell’insorgere del guasto, tutti i costi sostenuti saranno fatturati al Compratore stesso.
7.6 Ai fini dei termini di garanzia del Prodotto le unità (o componenti) riparati o sostituiti, che ricadano nei termini della garanzia o meno, non modificano i tempi d’inizio e di cessazione della garanzia stessa.
8.Forza Maggiore
8.1 Definizione. Costituisce Forza Maggiore il verificarsi di un evento o circostanza (“Evento di Forza Maggiore”) che impedisce al Venditore di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui si provi:
a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo, b) che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto, e c) che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata.
8.2 Inadempimento del terzo. Quando una parte non esegua una o più delle sue obbligazioni contrattuali a causa dell’inadempimento di un terzo, incaricato dalla parte di eseguire in tutto o in parte il contratto, tale parte potrà invocare la Forza Maggiore solo nella misura in cui i requisiti di cui al paragrafo 8.1 siano soddisfatti sia per la parte che per il terzo.
8.3 Eventi presunti di forza Maggiore. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subiti dal Venditore soddisfino le condizioni (a) (b) del paragrafo 8.1 della presente clausola, mentre tale parte dovrà provare unicamente la sussistenza della condizione (c) del paragrafo 8.1:
a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
b) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
c) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
d) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
e) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
g) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.
8.4 Notifica. Il Venditore è tenuto a notificare senza ritardo al Compratore il verificarsi dell’evento.
8.5 Conseguenze della Forza Maggiore. Il Venditore invocando con successo la presente Clausola è esonerato dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l’evento inibisce l’adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo. Ove la notizia dell’evento non sia stata data tempestivamente, l’esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge il Compratore. Il Compratore può sospendere l’adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione.
8.6 Impedimento temporaneo. Ove l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le conseguenze di cui al paragrafo 8.5 si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l’impedimento o l’evento invocati inibiscano al Venditore l’adempimento degli obblighi contrattuali. Il Venditore deve informare il Compratore non appena l’impedimento cessi di impedire l’adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.
8.7 Obbligo di mitigare gli effetti. Il Venditore è tenuto ad adottare tutte le ragionevoli misure per limitare gli effetti dell’evento invocato sull’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
8.8 Risoluzione del contratto. Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all’altra parte entro un periodo ragionevole. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell’impedimento superi i 120 giorni.
8.9 Arricchimento senza causa. In caso di applicazione del paragrafo 8.8, e ove una delle due parti abbia tratto un beneficio dall’esecuzione del contratto prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l’altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.
9. Proprietà Intellettuale
9.1 Il Compratore riconosce espressamente che tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale sono e restano di titolarità esclusiva del Venditore e che il loro utilizzo nell’ambito delle presenti Condizioni Generali di Vendita non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo al Compratore.
9.2. Il Compratore si impegna ad utilizzare i suddetti Diritti di Proprietà Intellettuale esclusivamente in ottemperanza alle istruzioni del Venditore ed esclusivamente per i fini di cui alle presenti Condizioni di Vendita.
10. Legge applicabile - Foro competente
10.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita, ed i Contratti di vendita ad esse correlati, sono disciplinati dalla legge italiana.
10.2 Per ogni controversia nascente o relativa alle presenti Condizioni Generali, inclusa ogni controversia relativa all’esistenza, validità, interpretazione, esecuzione o alla risoluzione delle stesse, sarà competente il Tribunale di Pavia, con esclusione di qualsiasi altro tribunale con competenza concorrente.
10.3. È qui espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale dei Beni Mobili (Vienna – 1980 – CISG).
11. Inefficacia di singole clausole
Se una o più delle presenti clausole divenisse nulla od inefficace l’ordine e/o il contratto saranno validi a tutti gli effetti, con applicazione delle restanti clausole. Le clausole nulle od inefficaci dovranno essere sostituite da quelle valide che si avvicinino il più possibile allo scopo perseguito dalle parti.
12. Lingua
La lingua regolatrice delle presenti Condizioni Generali è l’italiano, nonostante qualsiasi traduzione in altra lingua delle presenti Condizioni Generali e rese disponibili dal Venditore. In caso di discrepanza tra il testo italiano ed il testo tradotto prevarrà il testo italiano.
13. Riservatezza
13.1. Il Compratore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza in merito alle informazioni tecnico commerciali e/o aziendali, al know-how di proprietà del Venditore e di qualsiasi altra informazione di natura confidenziale, di cui abbia notizia o venga a contatto nell’espletamento delle proprie prestazioni oggetto del presente contratto.
13.2. Le informazioni fornite dal Venditore al Compratore che siano, o che si presume siano, di natura confidenziale, verranno rivelate al Compratore al solo fine di eseguire correttamente il presente contratto. I terzi o altri intermediari ai quali il Compratore avrà la necessità di comunicare tali informazioni saranno tenuti, nei confronti del Compratore a garantire che essi non faranno altro uso di tali informazioni se non per quanto attiene strettamente all’esecuzione del presente Accordo. Il Compratore si impegna ad assicurare a tali informazioni lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni e documentazione inerente alla propria impresa.
13.3 Le informazioni che ricadono nel pubblico dominio o che sono già in possesso del Compratore al momento dell’esecuzione del presente contratto, non vengono considerate confidenziali ai sensi del presente articolo.
13.4 Il Compratore riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale o altri diritti relativi alle informazioni fornite dal Venditore al Compratore rimangono di esclusiva proprietà del Venditore. Il Compratore si impegna altresì a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione del presente contratto, segreti commerciali o aziendali di titolarità del Venditore o di altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza durante e a seguito dell’esecuzione del presente contratto.
13.5. In ogni caso, l'eventuale inadempimento da parte del Compratore degli obblighi di cui alla presente clausola, darà diritto al Venditore di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell’eventuale danno.
14. Trattamento Dati
In conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679/UE - GDPR (di seguito anche "Regolamento UE o GDPR"), tutti i dati personali che saranno scambiati tra le Parti saranno trattati da ciascuna di esse, rispettivamente, esclusivamente per le finalità connesse al rapporto contrattuale fra le parti e in modo strumentale all'esecuzione dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi imposti dalla legge, dalla normativa UE e/o dai requisiti del Garante per la protezione dei dati personali; con mezzi manuali e/o automatizzati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza.
La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento a favore dell'altra Parte per eventuali danni causati a terzi, qualora questi siano reclamati dalla Parte adempiente
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 C.C. e seguenti le Parti dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole:
Art. 2 Ambito di Applicazione;
Art. 3 Ordini;
Art. 4 Termini di Consegna – Trasporto;
Art. 5 Trasferimento dei Rischi;
Art. 6 Prezzo Acquisto, Fatturazione e Pagamento;
Art. 7 Garanzie e assistenza tecnica;
Art. 8 Forza Maggiore;
Art.9 Proprietà Intellettuale;
Art.10 Legge Applicabile e Foro Competente;
Art. 11 Inefficacia Singole Clausole;
Art. 12 Lingua;
Art. 13 Riservatezza;
